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Per clienti

Il glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica è consultabile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA): https://www.arera.it/fileadmin/glossarioele.pdf

Il Servizio Conciliazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) è uno strumento gratuito di tutela dei/delle clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore e/o distributore di energia), facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo.

Il tentativo di conciliazione dinanzi al Servizio Conciliazione è obbligatorio quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale.

Possono attivare il Servizio Conciliazione per il settore elettrico: tutti i/le clienti domestici/domestiche e i/le clienti non domestici/domestiche connessi/e in bassa tensione (BT) e media tensione (MT).

L’eventuale accordo concluso tra le parti al termine della procedura è titolo esecutivo, cioè può essere fatto valere dinanzi al/la giudice competente in caso di mancato rispetto degli impegni assunti.

È possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dopo aver presentato reclamo scritto all’operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del reclamo.

Il/la cliente finale attiva la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on-line, compilando la maschera e allegando i documenti richiesti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dell’ARERA:
www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm

Accedi al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it/

In alternativa al Servizio Conciliazione, i/le clienti domestici/domestiche possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi ADR (Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’apposito elenco.
Elenco completo degli organismi ADR: https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm

L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i/le clienti domestici/domestiche con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.

L’IVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal/la cliente finale disalimentabile ai sensi del contratto di fornitura di energia elettrica con il fornitore, trascorsi almeno 3 giorni dalla scadenza della fattura, il fornitore ha facoltà di inviare al/la cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui sia stato messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, il fornitore potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, dopo un termine di 25 giorni solari dalla data di ricezione del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora. Per i clienti finali diversi dai clienti finali connessi in bassa tensione, il termine per presentare, in costanza di mora e senza alcun ulteriore preavviso, la richiesta di sospensione della fornitura, è di 40 giorni solari dalla data di ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o della PEC di costituzione in mora.
Il fornitore ha il diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del/la cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui sopra.

In tale ipotesi, il fornitore si riserva il diritto di chiedere al/la cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA.

Qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del/la cliente finale connesso/a in bassa tensione, senza alcun ulteriore preavviso verrà effettuata la sospensione della fornitura.

In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del/la cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, i relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica, salvo il maggior danno.

Il/la cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
I.) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il/la cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
II.) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o la riduzione di potenza.

In questi casi al/la cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Il fornitore corrisponde al/la cliente finale il suddetto indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura. In ogni caso l’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al/la cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “il regime di compensazione della spesa sostenuta dai/dalle clienti domestici/domestiche per la fornitura di energia elettrica”). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica. Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sociale per disagio economico sono: 

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
  • uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica:
  1. con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente
  2. attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità
  • in alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia – elettrico, gas, idrico – per anno di competenza.

Dal 1° gennaio 2021 tutti i bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda. Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

 

Hanno invece diritto al bonus sociale per disagio fisico tutti i/le clienti domestici/domestiche presso i/le quali/e vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita. Per accedere al bonus sociale per disagio fisico il/la cittadino/a deve recarsi presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte. Il modulo è reperibile sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it, nella sezione dedicata al/la consumatore/consumatrice.

Per compilare il modulo sono necessarie le informazioni relative al contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). Per richiedere il bonus sociale è inoltre indispensabile una apposita certificazione della ASL, unitamente alla copia del proprio documento di identità. Non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

I due bonus (bonus sociale per disagio economico e bonus sociale per disagio fisico) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

 

Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o chiamare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654.

 

Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica venduta da Oetzi Soc. Coop. negli ultimi due anni:

 Fonti primarie utilizzateAnno 2021 (dato consuntivo)Anno 2022 (dato pre-consuntivo)
Fonti rinnovabili100%60,61%
Carbone07,59 %
Gas naturale026,68 %
Prodotti petroliferi01,17 %
Nucleare01,19 %
Altre fonti02,76 %


Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano:

 Fonti primarie utilizzateAnno 2021 (dato consuntivo)Anno 2022 (dato pre-consuntivo)
Fonti rinnovabili42,80 %36,84 %
Carbone5,03 %9,43 %
Gas naturale48,01 %46,92 %
Prodotti petroliferi0,89 %2,01 %
Nucleare0%0%
Altre fonti3,27 %4,80 %

Addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche
Il canone tv è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo, si paga una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Il canone tv viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica. Dal 2016, infatti, è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono quindi utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico/a residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.

Informativa in merito alle agevolazioni disciplinate con la delibera 252/2017/R/com
L’Autorità ha stabilito con deliberazione 252/2017/R/com che a partire dalla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, per le popolazioni colpite dai terremoti del Centro Italia (di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, come identificate dai provvedimenti delle autorità competenti) per 3 anni siano azzerate tutte le componenti tariffarie delle bollette di energia elettrica e gas, cioè non si pagheranno i costi relativi al trasporto e misura dell’energia e quelli per gli oneri generali di sistema.
Inoltre, alla ripresa della fatturazione gli importi relativi agli eventuali consumi dovranno essere rateizzati per un periodo minimo di 24 mesi, senza interessi. Sono poi eliminati tutti i costi per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture.
Le agevolazioni saranno applicate in modo automatico a tutte le utenze che già esistevano nei comuni colpiti dal sisma e anche a quelle delle strutture abitative di emergenza (SAE) e sono cumulabili con il bonus elettrico. Le agevolazioni invece dovranno essere richieste: per le utenze di abitazioni danneggiate in altri Comuni – delle regioni interessate dal sisma – che però non sono stati inseriti negli elenchi previsti dai provvedimenti legislativi; per le utenze nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto; per le utenze o forniture temporanee e per le utenze situate nei moduli abitativi provvisori (MAP). La richiesta dovrà essere effettuata presentando un’apposita documentazione che attesti l’inagibilità parziale o totale degli immobili e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Le agevolazioni sono valide indipendentemente dalla localizzazione dell’utenza, garantendo il principio della loro portabilità: potranno infatti essere riconosciute a chi si è trovato con la propria abitazione inagibile ed è stato costretto a trasferirsi in altre località, anche in comuni diversi da quelli coinvolti dagli eventi sismici e sia in grado di produrre la documentazione che attesti l’inagibilità della propria abitazione e il nesso di causalità con gli eventi sismici.
Il venditore che ha sospeso la fatturazione dovrà provvedere alla contabilizzazione degli importi non fatturati e da rateizzare inviando un’unica bolletta, entro la fine del sesto mese successivo al termine del periodo di sospensione. Quest’ultimo dovrà provvedere all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale. La dilazione avrà, in generale, durata di 24 mesi, con periodicità pari a quella di fatturazione; avverrà senza interessi e decorrerà dal momento di emissione della fattura unica. Non è prevista la rateizzazione per importi inferiori a 50 euro per singola fornitura. Il cliente potrà comunque optare anche per un periodo inferiore di rateizzazione o scegliere di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione.

Le agevolazioni riconosciute sono valide fino al 31/12/2024 ai sensi della delibera ARERA 11/2024/R/com.

Comunicazione di variazione dell’indirizzo al quale ricevere i documenti di fatturazione e le informative in materia di rateizzazione
Per richiedere l’invio delle fatture a un diverso recapito, rispetto a quello indicato per la fornitura colpita dal sisma, è possibile contattare il Fornitore ai seguenti recapiti: info@oetzi-sev.it

Standard di qualità commerciale, ai sensi dell’Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i. – Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV).

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE:

INDICATORE
STANDARD SPECIFICO
GRADO DI RISPETTO NEL 2022
tempo di risposta motivata ai reclami scritti
entro 30 giorni solari
100%
tempo di rettifica di fatturazione
 entro 60 giorni solari
entro 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
100%
tempo di rettifica di doppia fatturazione
entro 20 giorni solari
100%

Modalità gestione indennizzi automatici per mancato rispetto di livelli specifici di qualità:

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, ove dovuto, il venditore corrisponde al/la cliente un indennizzo automatico base pari a 25,00 (venticinque/00) Euro. Tale indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

  1. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l’indennizzo automatico base;
  2. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell’indennizzo automatico base;
  3. se l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell’indennizzo automatico base.

Il fornitore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto degli standard specifici di qualità sia dovuto a cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al/la cliente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi. Inoltre, il fornitore non è tenuto alla corresponsione dell’indennizzo automatico: a) relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell’Articolo 53, comma 53.6 del TIQE (Allegato A della Delibera dell’ARERA 22 dicembre 2015 646/2015/R/eel e s.m.i); b) nel caso in cui al/la cliente sia già stato corrisposto un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico nel medesimo anno solare; c) in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il/la cliente finale perché non contengono le informazioni minime quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, o di posta elettronica, il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico), il codice POD, ove disponibile, o qualora non disponibile, il codice cliente.

Il venditore è tenuto ad accreditare al/la cliente l’indennizzo automatico attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Nel caso in cui l’importo della prima fatturazione addebitata al/la cliente sia inferiore all’entità dell’indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del/la cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all’indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.

L’indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al/la cliente entro 6 mesi dalla data di ricevimento da parte del venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica di doppia fatturazione, ad eccezione dei/delle clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato in 8 mesi.

STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE:

INDICATORE
STANDARD GENERALE
GRADO DI RISPETTO NEL 2022
tempo di risposta a richieste scritte di informazioni
nel 95% dei casi inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari
100%

Informativa del 02/02/2024

Con delibera 10/2024/R/com ARERA prevede che l’invio dell’apposita comunicazione via e-mail con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale* in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 possa avvenire entro il 30 giugno 2024.

 
Informativa del 01/12/2023

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente con Delibera 565/2023/R/com dispone delle agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni maggiormente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dall’1 maggio 2023.

Al fine di poter usufruire delle agevolazioni tariffarie è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000 per attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’Autorità stessa.

Contattaci per ricevere il modulo e avere ulteriori informazioni.

Telefono: 0471 060 861

Email: info@oetzi-sev.it

 

Informativa del 04/08/2023

Con la pubblicazione in data 4 agosto della delibera 390/2023, l’ARERA ha disposto fino al 31 ottobre 2023 la proroga delle agevolazioni riferite alla sospensione dei termini di pagamento e delle azioni di sospensione della fornitura a favore dei soli clienti titolari di forniture inerenti immobili che siano risultati compromessi nella loro integrità funzionale* a causa degli eventi alluvionali.

Al fine di beneficiare di tale proroga sarà necessaria inviare, entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione, apposita comunicazione via e-mail con la quale si comunica che l’abitazione e/o la sede sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale* in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023.

Al termine del periodo di sospensione verrà applicata la rateizzazione automatica delle bollette oggetto di sospensione per un periodo minimo di 12 mesi senza interessi, secondo le modalità già previste dalla delibera 267/2023/R/com.

In ogni caso, qualora si preferisca ridurre la propria spesa futura, è sempre possibile pagare fin da subito le bollette sospese e rinunciare alla rateizzazione e/o richiedere un piano di durata inferiore.

*Per “integrità funzionale” si intende la condizione di abitabilità di un immobile ovvero la sua idoneità ad accogliere persone nei locali, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza.

 

Informativa del 23/06/2023 

Il Governo, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi alluvionali del 4 maggio 2023, ha previsto con il DL 61/2023 interventi urgenti proprio per fronteggiare l’emergenza.

Arera quindi (con le delibere 216/2023/R/com e 267/2023/R/com ) ha disposto:

  • la sospensione dei termini di pagamento delle bollette e di ogni altra richiesta di pagamento con scadenza a partire dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 (sono comprese le fatture relative ai corrispettivi previsti per nuovo allaccio, attivazione, disattivazione, voltura e subentro);
  • la sospensione delle azioni di sospensione della fornitura per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto in caso di morosità (anche se maturata prima del 1° maggio 2023);
  • la rateizzazione automatica (a decorrere dal 1° settembre) delle bollette non pagate, in 12 mesi, senza interessi.
  • Le singole rate devono essere di importo costante non inferiore a 20 euro e seguiranno la periodicità della fatturazione.
  • La rateizzazione non è prevista se l’importo complessivo da rateizzare è inferiore a 50 euro.

In ogni caso, qualora si preferisca ridurre la propria spesa futura, è sempre possibile pagare fin da subito le bollette sospese e rinunciare alla rateizzazione e/o richiedere un piano di durata inferiore.

In riferimento agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 novembre 2023 e nei giorni successivi su parte dei territori delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, ARERA ha previsto, con la n. 50/2024/R/com, misure straordinarie a sostegno delle popolazioni interessate dalla situazione emergenziale. In particolare, è stata disposta:

 

  • la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 2 novembre 2023 e fino al 2 maggio 2024 (comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti la vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro);
  • la sospensione delle azioni di recupero credito in caso di morosità, anche se maturata precedentemente rispetto alla data del 2 novembre 2023, verranno riavviate dopo il termine del 2 maggio 2024;
  • le fatture sospese saranno automaticamente rateizzate, senza applicazione di interessi, per un periodo pari a 12 mesi. Le singole rate, addebitate secondo periodicità di fatturazione, avranno importo minimo pari a 20,00 euro. Sono esclusi dagli obblighi di rateizzo gli importi inferiori a 50,00 euro. È facoltà dell’utente procedere comunque, ove desiderato, al pagamento degli importi sospesi.

 

Per avere ulteriori informazioni puoi contattarci ai seguenti recapiti:

 

Telefono: 0471 060 860

 

E-mail: info@oetzi-sev.it

Recapito postale e indirizzo di posta elettronica per l’inoltro in forma scritta di reclami:

 

Il reclamo dovrà contenere i seguenti elementi minimi: a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico); e) il POD o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.

 

  • Modulo per il reclamo scritto
  • Modulo per il reclamo scritto per fatturazione di importi anomali

 

È fatta salva la possibilità per il cliente finale di inviare al venditore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui al comma precedente, purché la comunicazione contenga almeno gli elementi minimi di cui sopra necessari a consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta.